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Dati sull'HACCP
I principi dell'autocontrollo
consistono nella messa in atto dei sistemi HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Points) che mirano a identificare ed analizzare i
danni associati ai differenti stadi del processo produttivo di una
derrata alimentare, a definire i mezzi necessari per neutralizzarli
e ad assicurare che questi mezzi siano messi in atto in modo
efficiente ed efficace.
Il sistema HACCP deve essere
considerato come un approccio organizzato e sistematico in grado di
costruire, mettere in atto o migliorare la garanzia di qualità
microbiologica, fisica e chimica delle derrate alimentari. Il
sistema HACCP viene elaborato per un prodotto specifico, per la sua
produzione e per i rischi che esso può comportare per il
consumatore.
Il sistema HACCP è
esplicitamente prescritto dall'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 155/97:
"Il responsabile dell'industria
alimentare deve individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica
per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano
individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate
procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il
sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points)"
I principi sui quali si basa
l'elaborazione di un piano HACCP sono i seguenti:
a) analisi dei potenziali rischi
microbiologici per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi
per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici
individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza
dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di
sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo
e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti
critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
DIRETTIVE
COMUNITARIE VERTICALI
Una serie di direttive
comunitarie, cosiddette verticali in quanto ciascuna applicabile ad
una tipologia di prodotto, ha prescritto il riconoscimento CE di
tutti gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale.
Tali direttive, pari ad undici, sono riportate nell'Appendice A).
Le medesime direttive verticali
hanno introdotto caratteri di assoluta novità sulle misure
tradizionalmente adottate per assicurare la qualità della produzione
alimentare.
Le direttive prescrivono,
infatti, l'obbligo di attuazione da parte del responsabile dello
stabilimento di produzione di una attività di autocontrollo sulle
diverse fasi della produzione.
L'assicurazione degli aspetti,
igienico-sanitari di un alimento, non derivano più soltanto da un
controllo sul prodotto finito, comunque saltuario e limitato dalla
campionatura effettuata, ma sono correlati con una vigilanza
continua (monitoraggio) sul processo produttivo.
La finalità del sistema
"autocontrollo" non è più quella di intervenire sulle non conformità
rilevate, ma quella di prevenirne le cause di insorgenza, prima che
si verifichino gli eventi negativi e, in ogni caso, di applicare
sempre le opportune azioni correttive in modo da minimizzare i
rischi sanitari.
I metodi per ottenere il
risultato desiderato hanno finalità di istituire un sistema di
autocontrollo documentato nel quale ognuno sia in ogni momento in
grado di dimostrare di avere operato in modo da ridurre al minimo i
suddetti rischi.
LA DIRETTIVA IGIENE
La direttiva comunitaria
43/93/CEE "igiene dei prodotti alimentari", recepita in Italia con
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, ha esteso a tutte le
attività industriali ed artigianali riguardanti gli alimenti
l'obbligo di predisporre un programma di autocontrollo, ed ha
indicato anche il sistema cui fare riferimento per la sua
attuazione.
La direttiva prescrive quindi
per le aziende del settore alimentare l'instaurazione di una
attività di autocontrollo basata sulla metodologia HACCP (analisi
dei rischi e punti critici di controllo) alla quale è affidata
l'identificazione dei potenziali pericoli, la valutazione della
gravità e della probabilità di comparsa, la individuazione ed
applicazione di procedure di controllo dei punti critici.
I MANUALI DI CORRETTA
PRASSI IGIENICA
I manuali di corretta prassi igienica sono documenti di
applicazione volontaria, evolutivi, concepiti dagli operatori del
settore alimentare per aiutare gli operatori stessi a rispettare la
direttiva 93/43/CEE.
Essi permettono, a partire da
un'analisi dei rischi realizzata per un settore nel suo insieme, di
proporre in termini generali, chiari ed accessibili, mezzi tecnici
ed elementi di sorveglianza necessari e sufficienti a garantire il
rispetto delle esigenze regolamentari.
Ciò vale a dire che ogni
manuale, predisposto per un ambito generale del settore alimentare,
riguardante ad esempio una tipologia di alimenti come le carni e i
prodotti a base di carne, i prodotti della pesca o una attività come
la ristorazione, la commercializzazione, ecc, dovrà essere calato da
ciascun operatore del settore nella propria realtà e nelle proprie
dimensioni, al fine di predisporre un piano di autocontrollo
proporzionato alle proprie esigenze.
La compilazione dei manuali può
essere effettuata a cura delle Associazioni del settore, da privati,
da Organizzazioni di normazione; i manuali redatti a livello
nazionale, dopo opportuna valutazione, devono essere trasmessi alla
Commissione U.E., in vista di una standardizzazione delle procedure
di buona prassi a livello comunitario.
Il Decreto Legislativo 155/97 di
recepimento della Direttiva 93/43/CEE, all'articolo 4, commi 2-5,
riporta le linee generali tratte dalla direttiva.
Indicazioni più dettagliate
circa l'elaborazione dei manuali sono state emanate dal Ministero
della salute con la Circolare n. 21 del 28 luglio 1995 recante
"disposizioni riguardanti le linee guida per l'elaborazione dei
manuali di corretta prassi igienica in materia di derrate
alimentari", e con la Circolare n. 26 gennaio 1998, n. 1 che
aggiorna e modifica la Circolare n. 21/95.
La circolare fornisce, facendo
riferimento alla Direttiva igiene 93/43/CEE e al sistema
dell'analisi dei rischi HACCP, le definizioni degli elementi più
salienti del sistema e le linee guida per la predisposizione dei
manuali.
LABORATORI AUTOCONTROLLO
ALIMENTARE
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano-Accordo 17 giugno 2004
In data 17 giugno 2004 è stato
siglato un
Accordo tra il Ministro della Salute e le regioni/ province
autonome recante “requisiti minimi e criteri dei laboratori di
analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini
dell’autocontrollo. In base a tale Accordo la gestione del
riconoscimento dei laboratori si sposta da livello centrale a
livello delle singole regioni e province autonome.
La Regione autonoma della Sardegna e la Provincia autonoma di Trento
in base a quanto stabilito dai propri statuti non hanno potuto
recepire, nell’immediato, l’Accordo 17 giugno 2004 ed hanno
richiesto al Ministero della Salute di continuare a gestire a
livello centrale gli elenchi dei laboratori dell’autocontrollo
ubicati nei territori delle proprie amministrazioni.
Il Ministero della Salute con l’emissione del
Decreto Dirigenziale 11 luglio 2005
disciplina il riconoscimento
dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che intendono
effettuare analisi ai fini dell’autocontrollo localizzati nella
Provincia autonoma di Trento e nella Regione autonoma della
Sardegna.